- Portare cannabis oltre un confine è vietato e costituisce reato, anche in piccole quantità e anche verso i paesi confinanti.
- All’interno della Germania valgono le regole abituali, anche sui voli nazionali (§ 3 KCanG).
- Al lavoro non puoi metterti in uno stato di alterazione che mette in pericolo te o altre persone. I datori di lavoro possono vietare il consumo durante l’orario di lavoro.
Oltre il confine: vietato
La legge sulla cannabis (KCanG) vieta di importare, esportare o far transitare cannabis (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 und 6 KCanG). Non esiste un’eccezione per le piccole quantità. Chi lo fa comunque rischia fino a tre anni di pena detentiva o una pena pecuniaria (§ 34 Abs. 1 KCanG), con una quantità non esigua di regola da tre mesi a cinque anni (§ 34 Abs. 3 KCanG). La dogana tedesca lo sottolinea espressamente: «In linea di principio l’importazione, l’esportazione e il transito sono vietati.»
Questo vale in entrambe le direzioni e anche per i paesi in cui la cannabis è in parte consentita. All’estero vale il diritto locale, che in molti paesi è molto più severo. Una panoramica si trova nell’articolo Leggi sulla cannabis a confronto.
Consigliamo di controllare bagagli e auto prima del viaggio di ritorno, così che non restino avanzi a bordo.
Cannabis come medicinale: chi vuole portare con sé nell’area Schengen cannabis prescritta dal medico ha bisogno di un certificato ai sensi dell’articolo 75 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, compilato dal medico e autenticato dall’autorità. Neanche questo garantisce un ingresso senza problemi. Per i viaggi fuori dall’area Schengen informati prima presso l’ambasciata del paese di destinazione.
In viaggio in Germania
Dai 18 anni puoi avere con te fuori casa fino a 25 grammi (§ 3 Abs. 1 KCanG). Dove il consumo è vietato lo mostra la mappa delle zone di divieto di consumo. Questo vale anche sui voli nazionali, perché il § 3 KCanG non distingue in base al mezzo di trasporto. Per i voli verso l’estero vale il divieto descritto sopra. Cosa vale nella circolazione stradale è spiegato nel modulo Guida e legge.
Al lavoro
La norma antinfortunistica dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è chiara: chi lavora non deve mettersi, con alcol, droghe o altre sostanze inebrianti, in uno stato in cui può mettere in pericolo sé o gli altri (§ 15 Abs. 2 DGUV Vorschrift 1). Chi palesemente non è in grado di lavorare in sicurezza non può essere impiegato in quel lavoro (§ 7 Abs. 2 DGUV Vorschrift 1).
- Regole in azienda: i datori di lavoro possono vietare il consumo durante l’orario di lavoro. Negli ambiti rilevanti per la sicurezza, per esempio alle macchine o alla guida, possono anche vietare di presentarsi al lavoro sotto l’effetto di droghe. Quando si tratta del consumo nei locali aziendali fuori dall’orario di lavoro, per esempio nelle pause, ha voce in capitolo il consiglio aziendale (Betriebsrat), se esiste. Chi viola un divieto rischia un richiamo formale o il licenziamento.
- Test antidroga: senza il tuo consenso non possono essere eseguiti. Un test positivo non dice in modo affidabile se la tua capacità di lavorare è ridotta.
- Assicurazione contro gli infortuni: la copertura decade se non eri più in grado di svolgere il lavoro o se il consumo è stato la causa principale dell’incidente.
Per quanto tempo è rilevabile
Il THC è liposolubile e si lega al tessuto adiposo e cerebrale. Per questo i cannabinoidi sono rilevabili anche giorni o settimane dopo il consumo. Secondo l’assicurazione contro gli infortuni non esistono criteri vincolanti né valori limite chiari oltre i quali al lavoro non c’è più alcuna alterazione. Una panoramica per tipo di test si trova nel modulo Guida e legge.
Chi si accorge che il consumo sta entrando nel lavoro trova sostegno presso la consulenza aziendale sulle dipendenze, il medico del lavoro, tenuto al segreto professionale, oppure alla pagina Trovare aiuto.
Fonti
- KCanG § 2, § 3, § 34 (2) (3)
- Dogana tedesca, comunicato stampa su un’importazione di cannabis impedita, 14 novembre 2025
- ADAC, quali regole valgono per la cannabis nell’UE?, aggiornato al 13 luglio 2026
- DGUV, cannabis al lavoro (§ 15 Abs. 2 e § 7 Abs. 2 DGUV Vorschrift 1, divieto, codeterminazione, test, copertura assicurativa, rilevabilità)
- Ministero federale della Salute (BMG), FAQ sul Cannabisgesetz (DGUV Vorschrift 1), aggiornate al 4 settembre 2026
- § 8 Arbeitssicherheitsgesetz